Cass., Sez. U, Sentenza n. 5135 del 25/10/2005, imp. Maldera
data 25/10/2005
Sulla giurisdizione in caso di concorso di militari e civili nel reato militare.
Le Sezioni Unite si pronunciano su alcune questioni relative al riparto tra la giurisdizione militare e quella ordinaria, affermando dei principi interpretativi della complessa normativa in materia.
Sez. U, Sentenza n. 5135 del 25/10/2005 Ud. (dep. 10/02/2006 ) Rv. 232661
Presidente: Marvulli N. Estensore: Lattanzi G. Relatore: Lattanzi G. Imputato: Maldera. P.M. Gentile F. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App.Mil. Napoli, 17 Settembre 2004)
660 GIURISDIZIONE - 021 Giudice Militare
GIURISDIZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIURISDIZIONI SPECIALI - Giudice Militare - Concorso di militari e civili nel reato militare - Connessione dei procedimenti - Irrilevanza a fini di giurisdizione - Trattazione dei procedimenti nei rispettivi ambiti di giurisdizione - Giurisdizione militare per il concorrente militare - Giurisdizione ordinaria per il concorrente civile.
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., l'attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; negli altri casi invece le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessione concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed il giudice ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili.